Art. 2706 - Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a
prova contraria, conforme all'originale.Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.