Art. 2712 Riproduzioni meccaniche.
Testo: in vigore dal 01/01/2006 modificato da: DLG del 07/03/2005 n. 82 art. 23
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.