Art. 2714 - Copie di atti pubblici.


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Art. 2714 - Copie di atti pubblici.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11103
Art. 2714 Copie di atti pubblici.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede  fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
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