Art. 2723
Titolo: Patti posteriori alla formazione del documento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e' stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.