Art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale.


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Art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11133
Art. 2724
 
Titolo: Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:
1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
 
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