Art. 2735 - Confessione stragiudiziale.


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Art. 2735 - Confessione stragiudiziale.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11144
Art. 2735
 
Titolo: Confessione stragiudiziale.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa dalla legge.
 
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