Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Art. 27 - Liquidazione e versamenti mensili.
In vigore dal 17 settembre 2011
Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2
Nota: Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
(Comma abrogato).