Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 27 - Reddito dominicale dei terreni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 32.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 55.