Art. 2934 - Estinzione dei diritti.


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Art. 2934 - Estinzione dei diritti.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11070
Art. 2934
 
Titolo: Estinzione dei diritti.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
 
 
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