Art. 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti.


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Art. 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11081
Art. 2941
 
Titolo: Sospensione per rapporti tra le parti.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potesta' di cui all'articolo 316 o i poteri a essa
inerenti e le persone che vi sono sottoposte; (1)
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
6) tra   le   persone   i   cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del   giudice   all'amministrazione   altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.
 
 
(1) Lettera cosi' modificata dall'art. 210, legge 19 maggio 1975, n. 151.    
 
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