Art. 2943
Titolo: Interruzione da parte del titolare.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale
si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o
esecutivo E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. (1)
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 25, legge 5 gennaio 1994, n. 25.