Art. 2945 - Effetti e durata dell interruzione.


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Art. 2945 - Effetti e durata dell interruzione.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11088
Art. 2945
 
Titolo: Effetti e durata dell'interruzione.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso   di   arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione. (1)
 
 
1) Comma aggiunto dall'art. 25, legge 5 gennaio 1994, n. 25.   
 
 
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