Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.


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Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11093
Art. 2947
 
Titolo: Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.
 
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