Art. 2948
Titolo: Prescrizione di cinque anni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; (1)
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
(1) Numero inserito dall'art. 2, legge 12 agosto 1993, n. 313 e poi cosi'
modificato dall'art. 54, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449.