Art. 2948 - Prescrizione di cinque anni.


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Art. 2948 - Prescrizione di cinque anni.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11095
Art. 2948
 
Titolo: Prescrizione di cinque anni.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; (1)
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le   pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli   interessi   e,   in   generale,   tutto   cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
 
(1) Numero inserito dall'art. 2, legge 12 agosto 1993, n. 313 e poi cosi'
modificato dall'art. 54, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449.   
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