Art. 2949
Titolo:
Prescrizione in materia di societa'.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.