Art. 2951 - Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.


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Art. 2951 - Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11106
Art. 2951
 
Titolo: Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.  La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.  Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.  Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.
 
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