Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.


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Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11107
Art. 2952
 
Titolo: Prescrizione in materia di assicurazione.
 
Testo: in vigore dal 28/10/2008
modificato da: DL del 28/08/2008 n. 134 art. 3 convertito
 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle
singole scadenze.  Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e'
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione   del   comma   precedente   si   applica   all'azione   del
riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.
 
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