Art. 2953
Titolo:
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.