Art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.


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Art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11109
Art. 2954
 
Titolo: Prescrizione di sei mesi.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
 
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