Art. 2956 - Prescrizione di tre anni.


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Art. 2956 - Prescrizione di tre anni.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11111
Art. 2956
 
Titolo: Prescrizione di tre anni.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Si prescrive in tre anni il diritto:
 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il  compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.
 
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