Art. 2957
Titolo: Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione. (1)
(1) La legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori
legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con
il termine "avvocato".