Art. 2959
Titolo:
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.