Art. 2961 - Restituzione di documenti.


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Art. 2961 - Restituzione di documenti.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11116
Art. 2961
 
Titolo: Restituzione di documenti.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. (1)
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.  Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.
 
 
 (1) La legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori
legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con
il termine "avvocato".   
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