Art. 2963
Titolo: Computo dei termini di prescrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.