Art. 2969
Titolo: Rilievo d'ufficio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.