Art. 29 - (Soppresso) Elenchi dei clienti e dei fornitori. (Dpr 633/72)


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Art. 29 - (Soppresso) Elenchi dei clienti e dei fornitori. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 12/10/2011
N° doc. 2672
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Art. 29 -
Elenchi dei clienti e dei fornitori.
 
 
In vigore dal 30 dicembre 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1981
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3
Soppresso da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6
 
 
 
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate per l'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonche' l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater nonche' delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo. Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28. Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze puo' disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; con lo stesso decreto puo' essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero essere indicati negli elenchi.

 
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