Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Art. 2 – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.
Testo: in vigore dal 01/06/1994 - modificato da: DL del 31/05/1994 n. 330 art. 1 convertito
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.