Art. 2 - Presupposto dell imposta (D.Lgs. 446/97)


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Art. 2 - Presupposto dell imposta (D.Lgs. 446/97)
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13020
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

In vigore dal 26 maggio 1998
      Modificato da: Decreto legislativo del 10/04/1998 n. 137 Articolo 1



1.Presupposto    dell'imposta    e'    l'esercizio  abituale di una attivita' autonomamente organizzata   diretta   alla   produzione o allo scambio di beni
 ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata   dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

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