Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 30 - Denuncia e decorrenza delle variazioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 29 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.