Art. 31 - (Soppresso) Applicazione dell imposta per i contribuenti minimi. (Dpr 633/72)


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Art. 31 - (Soppresso) Applicazione dell imposta per i contribuenti minimi. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 12/10/2011
N° doc. 2675
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Art. 31 - Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi.
 
 
In vigore dal 30 aprile 1989 - con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4


Nota: Ripristino Per l'applicabilita' vedasi l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77.


1.
Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta e' determinata riducendo l'ammontare dell' imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita'. Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.

3. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto e' calcolata
separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', la percentuale piu' elevata.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire e' superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato e l' imposta dovuta per l' anno e' calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non puo' comunque essere inferiore all' importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l' ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell' anno, all' ammontare dell' imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell' anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attivita' esercitata.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa', agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi' per le attivita' di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.

6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell'articolo 8 e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell' attivita'. L'opzione vale per tutte le attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto, fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
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