Art. 31 - Attribuzioni degli Uffici delle imposte.


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Art. 31 - Attribuzioni degli Uffici delle imposte.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10182
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 31 - Attribuzioni degli Uffici delle imposte.
 
Testo: in vigore dal 08/11/2005
 
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
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