Art. 33 - Imputazione del reddito agrario. (Tuir 917/86)


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Art. 33 - Imputazione del reddito agrario. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2390
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 
 
Art. 33 - Imputazione del reddito agrario.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2008
           modificato da:  L del 24/12/2007 n. 244  art. 1  

 
1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita' di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b).
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