Art. 34 - Certificazione delle passivita bancarie.


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Art. 34 - Certificazione delle passivita bancarie.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10186
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 34 - Certificazione delle passivita' bancarie.
 
Testo: soppresso dal 01/01/1992
 
Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passive del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte puo' invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che e' stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito.
Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.
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