Art. 35 - Deroghe al segreto bancario.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 35 - Deroghe al segreto bancario.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10187
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 35 - Deroghe al segreto bancario.
 
Testo: soppresso dal 01/01/1992

L'ufficio delle imposte dirette puo' richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e puo' accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio e' in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;
b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni; c) quanto il reddito complessivo fondatamente attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facolta' di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non e' inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;
d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli artt. 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'art. 39 sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;
e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La richiesta puo' riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo' essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi.
Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa' che esercita l'attivita' di cui agli artt. 2135 o 2195 del codice civile, la richiesta puo' essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa' di fatto nonche' agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende o istituti di credito.
L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.
Si appplicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.34.
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware