Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 35 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 il reddito agrario si considera inesistente.