Art. 36 - Comunicazione di violazioni tributarie.


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Art. 36 - Comunicazione di violazioni tributarie.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10188
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 36 - Comunicazione di violazioni tributarie.
 
Testo: in vigore dal 04/07/2006
 
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
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