Art. 37 - Presentazione delle dichiarazioni. (Dpr 633/72)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 37 - Presentazione delle dichiarazioni. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 13/10/2011
N° doc. 2701

Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633


Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Art. 37 - Presentazione delle dichiarazioni.

In vigore dal 12 agosto 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1999
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11
Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

Nota: Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per gli effetti vedasi l'art. 3 del DPR n. 24/79.

  
Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o  negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta.

Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware