Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati. (Tuir 917/86)


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Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 15/10/2012
N° doc. 2394
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati.
 
Testo: in vigore dal 18/07/2012
           modificato da:  Legge del 28/06/2012 n. 92 Articolo 4
 
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli Uffici tecnici erariali devono sentire i Comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.

4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento (2), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento (1).

4-ter. (Comma abrogato)

4-quater. (Comma abrogato)

(1) Periodo aggiunto dall' art. 4, comma 5-sexies, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-septies del medesimo art. 4 decreto-legge n.16 del 2012.

(2) Le parole "del 15 per cento" sono state cosi' sostituite dall'art. 4, comma 74 legge 28 giugno 2012 n. 92 "a decorrere dall'anno 2013".

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