Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati. (Tuir 917/86)


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Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2395
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
           modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1
 
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
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