Art. 38 - ter - Esecuzioni dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita . (Dpr 633/72)


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Art. 38 - ter - Esecuzioni dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita . (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 13/10/2011
N° doc. 2711
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
 
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 38 ter - Esecuzione dei rimborsi a soggetti  non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita' 

Testo: In vigore dal 20 febbraio 2010
           Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

Nota: Le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  
 
1. La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'.

2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
 
 
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