Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 39 - Decorrenza delle variazioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38 hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.