Riscossione – D.P.R. 29/09/1973 n. 602
Art. 3 - Riscossione mediante versamenti diretti.
Testo: in vigore dal 01/01/2001
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
2) (soppresso);
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) (soppresso);
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n.1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546; h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.