Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 40 - Fabbricati di nuova costruzione.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.