Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 40 - Ufficio competente.
Testo: in vigore dal 31/08/2002
modificato da: Decreto legislativo del 19/06/2002 n. 191 Articolo 1
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne'un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.