Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 42 - Violazioni dell'obbligo di registrazione.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8
soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire l'identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni lire.
Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.