Art. 42 - Costruzioni rurali. (Tuir 917/86)


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Art. 42 - Costruzioni rurali. (Tuir 917/86)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2399
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 42 - Costruzioni rurali.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
           modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 
 
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 32.
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