Art. 42 - Versamento delle eccedenze (D.Lgs 446/97)


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Art. 42 - Versamento delle eccedenze (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13068
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 42 - Versamento delle eccedenze

In vigore dal 1 gennaio 2001
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 16

1. A   decorrere   dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.

2. A   partire  dall'esercizio 1998 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del   tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo
di compensazione    interregionale    alimentato   dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle    regioni    a    statuto ordinario, secondo quanto previsto
dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze   sono   destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle   regioni   che   presentano   una perdita di entrata. In caso di
insufficienza del   fondo  si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.

3. Il   Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 e' determinato in via  definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del
gettito dell'imposta    regionale    sulle attivita' produttive effettivamente realizzato.

4. Con   decreto   del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di   concerto  con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono   stabiliti   i criteri e le modalita' di versamento delle eccedenze di   cui   al   comma  2 all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione delle     somme     necessarie     al    Fondo di compensazione interregionale, anche    mediante    trattenute   periodiche delle presumibili
eccedenze a   valere  sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. A  decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. A   decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e   di   Bolzano   le   eccedenze positive o negative di risorse di cui
all'articolo 41,   commi   2  e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel  rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote
del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste   ai  sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al
bilancio dello   Stato.   A partire dall'anno 2003 non si da' luogo a recupero delle eccedenze,   ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni
amministrative, definite   con  le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.
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