1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
2. A partire dall'esercizio 1998 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo
di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto
dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di
insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 e' determinato in via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili
eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui
all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote
del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al
bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003 non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni
amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.