Art. 43 - (Soppresso) Violazioni dell obbligo di dichiarazione. (Dpr 633/72)


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Art. 43 - (Soppresso) Violazioni dell obbligo di dichiarazione. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2733
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 43 - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
 
Testo: soppresso dal 01/04/1998 
            modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8
            soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16
 
Chi non presenta la dichiarazione annuale, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.
Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a due milioni di lire. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.
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