Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Art. 43 - Termine per l'accertamento.
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art.37, comma 26, D.L. 4 luglio 2006 n.223. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002 n.289, cosi' come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, ha prorogato di due anni - per i contribuenti che non si avvalgono ndelle disposizioni dettate dagli artt.7, 8 e 9 della stessa legge n.289/2002 - tutti i termini previsti dal presente articolo).
Testo: in vigore dal 04/07/2006
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.