Art. 45 - (Soppresso) Violazione degli obblighi relativi alla contabilita e alla compilazionedegli elenchi. (Dpr 633/72)


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Art. 45 - (Soppresso) Violazione degli obblighi relativi alla contabilita e alla compilazionedegli elenchi. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2735
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi.
 
Testo: soppresso dal 01/04/1998 
        Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8
        Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
 
Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non puo' essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.
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